Il 18 giugno scorso è entrata in vigore la Legge 29 maggio 2017, n.71 (pubblicata in G.U. n.127 del 3-6-2017) recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Cos’è il cyberbullismo

La legge ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una definizione normativa molto articolata di cyberbullismo, definendolo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

La legge, quindi, non ha introdotto un’autonoma fattispecie di reato, bensì ha inteso inquadrare il cyberbullismo come un fenomeno caratterizzato da una molteplicità di condotte e comportamenti il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori mediante la loro messa in ridicolo, o attraverso abusi o forme di attacco (di ogni genere) in grado di danneggiare le vittime.

Se da una parte il cyberbullismo non rappresenta un nuovo ed autonomo reato, dall’altra, le singole condotte che lo caratterizzano possono certamente integrare diverse fattispecie criminose previste e punite dall’ordinamento penale. Alcune delle condotte penalmente rilevanti sono già individuate nella stessa definizione, come la diffamazione, la molestia, il furto di identità e il trattamento illecito di dati personali. Inoltre, la realizzazione di forme di pressione, aggressione e molestia, realizzate per via telematica, quando sono in grado di cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o sono tali da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita (come spesso accade alle vittime del cyberbullismo), può integrare il reato di stalking (o atti persecutori) nella sua forma aggravata, punito e previsto dal comma 2 e 3 dell’art. 612-bis c.p..

Il cyberbullismo, quindi, alla pari del phishing, è un fenomeno complesso nell’ambito del quale possono rientrare diverse condotte penalmente rilevanti.

Inoltre, le condotte tipiche del cyberbullismo possono manifestarsi anche attraverso il cosiddetto “sexting”, ovverosia l’invio di messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, attraverso telefoni cellulari, smartphone, o altri strumenti informatici, quando le vittime o i soggetti ritratti nelle immagini sono minori. Anche in questo caso, è doveroso ricordare che il mero possesso di immagini sessualmente esplicite riguardanti soggetti di età inferiore ai 18 anni finalizzate allo scambio telematico, può integrare il reato di detenzione, e/o cessione e/o diffusione di materiale pedopornografico.

Infine, come spesso accade, tali condotte sono accompagnate da forme di estorsione e ricatto nei confronti della vittima minorenne, così da integrare ulteriori e più gravi fattispecie di reato.

L’obbiettivo della Legge 71/2017:

L’obbiettivo della legge, dichiarato all’art. 1 della stessa, è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Le misure di tutela del minore:

Tra le misure di tutela per le vittime di cyberbullismo, l’art. 2 della legge riconosce al minore ultraquattordicenne e al genitore esercente la responsabilità del minore il diritto di richiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualunque dato personale (informazioni, immagini, video, riferimenti vari) del minore, anche nell’ipotesi in cui non vi sia un illecito trattamento di dati personali.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile non abbia fornito riscontro concreto ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta di oscuramento, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, agli autori delle condotte di cyberbullismo è stata estesa la procedura dell’ammonimento davanti al questore, già applicata in materia di atti persecutori e prevista dall’art. 8, commi 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11. In questo caso, il minore ultraquattordicenne potrà essere convocato dinnanzi all’autorità di pubblica sicurezza, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Il ruolo della scuola:

All’interno di ogni istituto scolastico è individuato un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Inoltre, il dirigente scolastico che sia a conoscenza di atti di cyberbullismo avvenuti nell’ambito dell’istituto, dovrà informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo e sanzionatorio.

Alle istituzioni scolastiche è demandato il compito di promuovere, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, nonché il compito di realizzare progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Le linee di orientamento e il piano d’azione integrato:

Con l’art. 4 della L. 71/2017, è stato assegnato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) il compito di promuovere ed adottare linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole prevedendo la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

Inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante decreto dovrà essere istituito il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte i rappresentanti dei principali dicasteri, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni impegnate nella promozione dei diritti dei minori e nel contrasto al cyberbullismo, degli operatori che forniscono servizi di social networking e altri operatori della rete internet e, infine, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori.

Il tavolo tecnico ha il compito di redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e di monitorare l’evoluzione del fenomeno, anche attraverso la collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni e di altre Forze di polizia. Il piano d’azione integrato dovrà contenere anche un codice di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.

Infine, sarà compito del tavolo tecnico elaborare una procedura e un formato standard per garantire l’invio dell’istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media di oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali riguardante un minore vittima di cyberbullismo.