Con il d.lgs. 24/2023 (cd. Decreto whistleblowing) è stata data attuazione alla Direttiva europea 2019/19377, recante disposizioni volte a fornire ai segnalanti (cd. whistleblowers). ⚠ Entro il 17 dicembre anche le #aziende private dovranno adeguarsi alla normativa in materia di #whistleblowing introdotta con il #decreto n.24/2023 🤝 Per supportare il processo di #adeguamento, il Team di DirICTo mette a disposizione alcune brevi informazioni per orientare il lavoro di #compliance aziendale e un breve Vademecum in allegato. |
Ambito di applicazione della normativa in materia di whistleblowing.
Il d.lgs. 24/2023 disciplina l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del whistleblowing.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione oggettivo, la normativa si applica a tutte le “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.
Pertanto, la normativa non riguarda soltanto il settore pubblico, ma anche quello privato.
Dal punto di vista soggettivo, invece, si osservano due importanti novità.
In primo luogo, il Decreto n. 24/2023 ha AMPLIATO l’elenco dei soggetti del settore privato cui è assicurata la tutela, rispetto alla precedente normativa.
Sono così tutelati:
- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Azionisti (persone fisiche);
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.
Nb. Il decreto fa anche riferimento a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.
La tutela si estende per l’intero arco del rapporto contrattuale. Come precisato nelle indicazioni fornite dall’Anac nelle Linee Guida approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, la tutela si applica:
- Per i lavoratori/tirocinanti, durante il periodo di prova;
- Per coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Contestualmente e successivamente alla costituzione del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende:
- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite
durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; - durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni
sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4).
In secondo luogo, il decreto ha altresì ampliato i soggetti, individuando puntualmente gli Enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina in materia di Whistleblowing
In particolare:
- Soggetti privati che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- Soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- Soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, se nell’ultimo anno hanno raggiunto la
media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o
determinato); - Soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato).
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