Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 18 luglio, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha prescritto misure e accorgimenti volti al rafforzamento della sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell’attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni elettroniche, anche informatiche o telematiche. L’intervento dell’Autorità rientra all’interno di una più generale azione, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, di messa in sicurezza dei dati personali dei cittadini.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice Privacy, anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia presso gli Uffici giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare, in particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali e di accessi non autorizzati alle informazioni.

Dall’attività conoscitiva preliminare è emerso un quadro disomogeneo delle misure, sia di natura fisica che informatica, adottate dagli Uffici delle Procure a protezione delle informazioni personali e dei sistemi. Per tale ragione l’Autorità ha inteso emanare una serie di regole al fine di uniformare il settore, anche alla luce delle continue evoluzioni delle comunicazioni elettroniche e dell’informatica.


Per scaricare il “Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica – 18 luglio 2013” clicca qui.