Dopo diversi tentativi di riforma durante le precedenti legislature, in data 13 maggio u.s. è stata presentata, a firma del Deputato Enrico Costa, una proposta di legge (C. 925) contenente “modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante“. La proposta, di rilevanza costituzionale, si pone l’obiettivo di trovare un giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze di garantire la libertà di stampa e, nello stesso tempo, di non fare venir meno le garanzie dei cittadini.
Suscita interesse la questione di delicata importanza legata agli emendamenti proposti in sede di esame in Commissione da alcuni Deputati, con i quali si intendeva estendere l’applicazione della Legge sulla Stampa (e quindi del relativo obbligo di rettifica) anche ai siti internet aventi natura editoriale, quindi anche ai cd. internet blog. La notizia aveva attirato l’attenzione di tutta la rete ed era stata etichettata, per la sua portata negativa, come “emendamento ammazza-blog”.
Com’è noto, la Legge 8 febbraio 1948, n. 47, conosciuta anche come “Legge sulla Stampa”, prevede il cd. obbligo di rettifica a carico dei giornalisti i quali sono tenuti a rettificare, entro un certo termine, le notizie non veritiere o comunque ritenute lesive della dignità e dell’onore altrui. In caso di mancata o incompleta ottemperanza a tale obbligo, è prevista altresì la sanzione della multa nonché la possibilità che sia ordinata la pubblicazione della rettifica e della relativa sentenza che la dispone. Appaiono quindi evidenti gli effetti invasivi che l’applicazione di tali regole avrebbe comportato all’interno delle realtà degli internet blog.
Di recente, durante i lavori della Commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che ridefiniscono l’ambito di applicazione della Legge sulla Stampa, che si estenderà anche alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’art. 5 della legge stessa. Restano quindi esclusi i blog e i siti web contenenti notizie, ma non registrati.
I tempi di pubblicazione delle dichiarazioni o le rettifiche, per le testate giornalistiche on-line registrate, saranno di non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, e dovranno avvenire con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza che sia modificato l’URL. Inoltre, dovranno essere utilizzate apposite caratteristiche grafiche che rendano evidente l’avvenuta modifica.
Per consultare interamente l’iter e i testi degli emendamenti relativi alla proposta di legge C. 925 cliccare al seguente link.
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- La valutazione di impatto sulla protezione dei dati - 12 Maggio 2018