Nel D.L. n.93/’13 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.” (entrato in vigore il 17.8.’13) sono state inserite alcune importanti novità in tema di lotta ai crimini informatici e tutela della privacy.
In particolare, l’art.9 del sopracitato decreto legge ha introdotto una ulteriore aggravante al reato di frode informatica (quindi inserita al co.3 dell’ art. 640 ter c.p.) punendo chi commette il fatto con “sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”.
Detto art.9 ha modificato anche l’art. 24-bis co. 1 del d.lgs. n. 231/’01, introducendo la punibilità dell’ente anche per i reati di cui agli artt. 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, nonché per i delitti di cui all’art. 55 co. 9 del d.lgs. n. 231/’07 (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito) e di quelli previsti dalla Parte III, Titolo III, Capo II (artt. 167-172) del d.lgs. n. 196/’03.
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