Con sentenza n. 1095/2013, il TAR Puglia – Sezione di Lecce ha accolto il ricorso contro la ASL di Lecce per l’annullamento della nota con la quale la Commissione medica dell’azienda sanitaria pugliese rigettava l’istanza di accesso agli atti volta a conoscere le particolari condizioni mediche riguardanti il rilascio di una patente di guida limitata.

Il ricorrente, coinvolto in un sinistro stradale, e ritenuto in sede giudiziaria responsabile in misura pari all’80%, ha presentato istanza per accedere agli atti della Commissione Medica Locale presso la ASL di Lecce al fine di conoscere la documentazione sanitaria relativa all’altro soggetto coinvolto nel sinistro (in particolare, i referti medici che hanno consentito il rilascio della patente speciale.

La richiesta di accesso agli atti, negata dalla ASL di Lecce, era finalizzata alla proposizione di un ricorso per revocazione della sentenza che aveva riconosciuto la sua responsabilità colposa nella causazione del sinistro stradale.

Con la sentenza in commento, il TAR Puglia ha riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati di natura sensibile di un terzo, quando tale richiesta è finalizzata all’esercizio della difesa all’interno di un giudizio. Tale principio è sorretto dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7 della L. 241 del 1990 e 60 del D. Lgs. 196 del 2003. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere sempre garantito, quando è finalizzato alla tutela di interessi giuridici (art. 24, comma 7 L. 241/1990); nel caso di documenti contenenti dati sensibili, l’accesso è consentito solamente nei casi in cui sia strettamente indispensabile, ovvero quando “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato” (art. 60, D. Lgs. 193/2003). Nel caso in esame, il diritto alla difesa è diritto inviolabile tutelato dall’art. 24 della Costituzione, e costituisce diritto di pari rango alla tutela della riservatezza, anch’esso tutelato costituzionalmente.