Il 31 marzo 2014 è entrato in vigore il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore, già approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione (AGCOM) con la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 (Allegato A).

L’obiettivo è quello di promuovere l’educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali, di incoraggiare lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive, e favorire la conoscibilità dei servizi che consentano la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d’autore, nonché l’accesso ai servizi medesimi.

I titolari di un diritto d’autore, o di un diritto connesso, che abbiano riscontrato un utilizzo illecito della propria opera, attraverso la diffusione online o sui tradizionali mezzi di comunicazione di massa in violazione della Legge sul diritto d’autore, possono rivolgere un’istanza all’Autorità, chiedendone la rimozione.

L’istanza è presentata, a pena di irricevibilità, compilando un apposito modulo disponibile sul sito web “www.ddaonline.it” ed accessibile dal sito AGCOM, ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo reso disponibile dopo la compilazione del modulo elettronico.

Il procedimento amministrativo può avere una durata massima di 35 giorni lavorativi, termine entro il quale l’Autorità deve decidere se archiviare il caso oppure adottare un provvedimento nei confronti del prestatore di servizi (mere conduit o hosting, articoli 14 e 16 del d. lgs. n. 70/2003), o del fornitore di servizi di media (come definiti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), i quali sono obbligati, entro tre giorni dalla notifica, ad attivarsi per impedire o interrompere la violazione, come previsto dal decreto sul commercio elettronico (artt. 14-17, d.lgs. 70/2003). Le opere, diffuse in violazione del diritto d’autore, potranno essere rimosse oppure, qualora si tratti di casi di pirateria massiva o di siti ospitati su server ubicati in territorio extranazionale, si potrà disporre la disabilitazione dell’accesso al sito contenente le opere stesse.

Inoltre, nei casi di particolare urgenza in cui si riscontra una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale e in considerazione del carattere massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato dell’opera stessa, è previsto un procedimento speciale abbreviato della durata di 12 giorni lavorativi.

In caso di inottemperanza da parte dei destinatari dei provvedimenti emessi, l’Autorità applicherà le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 182-ter della Legge sul diritto d’autore.

Il procedimento si pone come rito alternativo alla giustizia ordinaria, pertanto qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, la procedura amministrativa verrà automaticamente archiviata per improcedibilità.

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